Al momento stai visualizzando L’assegnazione della casa familiare deve tener conto dell’interesse della minore
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Nei casi di crisi familiare ai sensi dell’art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto, quando fa famiglia era unita, deve essere di regola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione, anche concordata dai genitori, che meglio tuteli il menzionato interesse del minore. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30 maggio 2025, n. 14460.