Per l’immobile, riconosciuto quale casa familiare, deve escludersi la rilevanza, al fine del mutamento di una siffatta destinazione, del temporaneo allontanamento dall’abitazione per il contrasto tra loro insorto dopo la nascita. Tale l’allontanamento non può ritenersi definitivo quando sia da ascrivere ai contrasti insorti tra i genitori poiché, in tal caso, la scelta operata in attesa delle determinazioni del giudice non è tale da consentire di escludere che l’immobile sia ancora la casa familiare. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 8 settembre 2025, n. 24754.
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- Autore dell'articolo:Valeria Maresca
- Articolo pubblicato:Ottobre 1, 2025
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