La mera esistenza di una condizione di infermità non è di per sé sufficiente per giustificare l’attivazione dell’amministrazione di sostegno; è necessario accertare anche l’impossibilità della persona di provvedere ai propri interessi in modo autonomo o con il supporto di una rete di assistenza familiare ovvero professionale da essa individuata. In assenza di tale impossibilità e di un pregiudizio concreto per la gestione dei propri interessi, non sussistono i presupposti per l’applicazione della misura di protezione. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 26 febbraio 2025, n. 5088.
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- Autore dell'articolo:Valeria Maresca
- Articolo pubblicato:Luglio 23, 2025
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