La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d’appello che aveva escluso l’addebito della separazione in una fattispecie nella quale emergeva la progressiva manifesta disaffezione dei coniugi che, da tempo, non condividevano più il talamo, palesavano univoci atteggiamenti di indifferenza nei rapporti personali e si erano già rivolti ad un legale pur, inutilmente, intraprendendo un percorso di terapia di coppia). In questo modo si è espressa la Cassazione civile con l’ordinanza n. 13858/2025.
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- Autore dell'articolo:Valeria Maresca
- Articolo pubblicato:Ottobre 15, 2025
- Categoria dell'articolo:Uncategorized
