Al momento stai visualizzando Legittimo il divieto della donna single di accesso alle tecniche di PMA
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Con la sentenza n. 69 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU – delle questioni di legittimità costituzionale dell’ art. 5 della  L. n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente alla donna singola l’accesso alla procreazione medicalmente assistita, poiché la scelta del legislatore di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che, almeno a priori, implica l’esclusione della figura del padre è tuttora riconducibile al principio di precauzione nell’interesse dei futuri nati. il legislatore ha cercato di non creare una distanza eccessiva rispetto al modello della generazione naturale della vita. In pari tempo, ha inteso proteggere a priori l’interesse dei futuri nati, nella consapevolezza della diversità fra le tecniche di PMA e la dimensione intima, puramente privata, della procreazione naturale, che tollera solo discipline a posteriori a tutela del bambino oramai nato. Per questo, il legislatore, da un lato, ha fatto riferimento a coppie rispondenti ai presupposti della procreazione naturale – coppie di diverso sesso, in età potenzialmente fertile, viventi – che in tanto possono accedere alle tecniche, in quanto siano affette da sterilità o infertilità patologiche o possano trasmettere malattie genetiche

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