Con la sentenza n. 33 del 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8CEDU, dell’art. 29-bis, comma 1, della L .n. 184 del 1983, nella parte in cui non consente alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale, poiché la disciplina censurata si riverbera sul diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, che si declina, nel contesto in esame, quale interesse a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità, rendendosi disponibile all’adozione di un minore straniero, con una finalità di solidarietà sociale, in quanto le aspirazioni alla genitorialità sono rivolte a bambini o a ragazzi che già esistono e necessitano di protezione.

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- Autore dell'articolo:Valeria Maresca
- Articolo pubblicato:Giugno 12, 2025
- Categoria dell'articolo:Articoli
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