Al momento stai visualizzando Modalità di visita del minore lesive della bigenitorialità: sì al ricorso per cassazione

Le statuizioni sul punto sono censurabili per cassazione allorché l’invalidità dedotta si risolva nella lesione del diritto alla vita familiare ex art. 8 CEDU (Cass. n. 332/2024)

Il Tribunale dei minorenni, in un contesto di forte conflittualità tra gli ex coniugi e di difficoltà relazionali con la figlia, sospende la responsabilità genitoriale del padre che rifiuta di incontrare la minore in modalità protetta alla presenza di uno psicologo e la decisione viene confermata anche in sede di gravame. L’uomo propone ricorso per cassazione avverso le statuizioni assunte dalla Corte d’Appello all’esito del reclamo.

Tale ricorso è ammissibile?

La Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza del 5 gennaio 2024, n. 332 (testo in calce), risponde affermativamente. Solitamente, i provvedimenti relativi alle modalità di frequentazione e di visita dei minori, per la loro natura non decisoria, si ritengono non ricorribili per cassazione. Nondimeno, secondo gli ermellini, allorché la statuizione si risolva nella lesione del diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU), che appartiene al minore e ai genitori e trova esplicazione nel diritto alla bigenitorialità, allora, tali decisioni sono censurabili anche in sede di legittimità «superando il filtro dell’inammissibilità per il difetto di decisorietà o per carattere di valutazione di merito».

Preme precisare che i provvedimenti relativi alla richiesta di revisione delle disposizioni sull’affidamento della prole non vanno confusi con i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale adottati nel corso dei giudizi di separazione o divorzio (cosiddetti provvedimenti de potestate). In relazione ad essi, le Sezioni Unite (sent. 22423/2023) si sono espresse nel senso della inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 c. 7 Cost.

Infine, i giudici di legittimità chiariscono che il mero rifiuto da parte del padre di partecipare ad incontri protetti con la figlia non può giustificare la sospensione della responsabilità genitoriale. L’autorità giudiziaria, seppur libera nelle decisioni in materia di affidamento dei figli, deve assicurare il rispetto del diritto alla vita familiare per evitare il rischio di troncare il rapporto tra un genitore e il figlio in tenera età.

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